INSEGNANTI di RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

TITOLI per I.R.C.

• TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER ACCEDERE ALL’I.R.C.
dalla Nuova Intesa tra CEI e MIUR firmata il 28 giugno 2012

4.1. L’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.
4.2. Dall’anno scolastico 2017/18 per l’insegnamento della Religione Cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

LE NUOVE NORME
4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a)  titolo accademico (baccalaureato (o Primo Grado di studi), licenza (o Secondo Grado di studi)o dottorato (o Terzo Grado di studi) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;(*)
b)  attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
c)  laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede.(*)

4.2.2. Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie l’insegnamento della religione cattolica può essere impartito:
a)  da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
b)  da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall’ordinario diocesano.
L’insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l’insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.(*)

NORME TRANSITORIE
4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti precedenti sono richiesti a partire dall’anno scolastico 2017-2018;  mentre, dall’entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell’anno scolastico 2016-2017, l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità:
a) nelle scuole di ogni ordine e grado, a coloro che siano in possesso di uno dei presenti requisiti:
a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose (o la laurea triennale nuovo ordinamento) rilasciato entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;(*)
a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell’ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;(*)
b) nelle scuole dell’infanzia e primarie:
b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose (o laurea triennale nuovo ordinamento)  rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana; (*)
b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007 -2012;
b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell’istituto magistrale l’insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012, fermo il riconoscimento dell’idoneità.

4.3.2. A far data dall’anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell’insegnamento della religione cattolica entro il termine dell’anno scolastico 2016-17. Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall’intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell’insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

IN SINTESI:
Dal 2017-18 per tutte le scuole
• (Baccalaureato (o Primo Grado di studi), licenza (o Secondo Grado di studi) o dottorato (o Terzo Grado di studi) rilasciato da una facoltà teologica approvata dalla Santa Sede.
• Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore
• Laurea magistrale in scienze religiose (laurea triennale + biennio di specializzazione)
Master II livello per docenti di classe
• UPS – Specializzazione in “Educazione e Religione” (vedi corso di laurea) (Curriculo e depliant)
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(*) NB.Ai fini dell’IRC non viene riconosciuto come titolo teologico il diploma rilasciato dalla Scuola Diocesana di Formazione Teologico-Pastorale conseguito dopo il corso dell’Anno Accademico 2012-2013.